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... la S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori

Non sono un esperto, quello che trovate qui sotto sono unicamente i miei pensieri probabilmente infarciti anche di errori, sulla SIAE e la musica tradizionale perchè, ebbene si, anche la musica tradizionale deve fare i conti con la SIAE.
L'avevo già scoperto negli anni Ottanta, quando giravo con il registratore a raccogliere musiche e canti popolari: più di un suonatore tradizionale mi aveva raccontato che suonare al circolo o all'oratorio, nella casa di riposo, alla castagnata, alla festa dei casoncelli e polenta taragna, diventava sempre più problematico per la questione riguardante il "diritto d'autore" e i costi della SIAE.

Sembra assurdo, ma era così. Tutto nasceva dal fatto che la legge sul diritto d'autore  conteneva ancora gli  articoli 175 e 176, circa il "diritto demaniale". Praticamente una canto di lavoro, una ballata, una filastrocca, una tarantella o una monfrina erano di "proprietà dello Stato", come fossero state una spiaggia, un bosco, un corso d'acqua.
Facciamo un esempio:  mettiamo che un fante, mentre era in trincea sul Carso, componeva un canto sulla guerra e che non l'abbia potuto depositare in SIAE (per ovvi motivi ). Se per sua sfortuna non è riuscito a tornare a casa, l'autore rimaneva ANONIMO.  Ebbene, se uno voleva poi cantare questa canzone, doveva pagare la SIAE. Almeno fino al 1997 (legge 30/97), quando qualcuno si è accorto "che qualcosa non quadrava", ed ha eliminato i due articoli.  Diventavano quindi di "pubblico dominio" i brani di anonimi ( musica tradizionale, popolare, eccetera eccetera). Che si aggiungevano a quanto già di pubblico dominio, cioè le musiche il cui autore ( o l'ultimo coautore) era morto da almeno 70 anni, .
Per completezza aggiungiamo che  non esiste l'obbligo di iscrizione alla SIAE,  ognuno è libero di gestirsi da solo. Anche in questo caso i brani non sono tutelati dalla SIAE. Ma qui il discorso lo lasciamo agli esperti.

Torniamo a noi. Tolti i due articoli, uno pensa: tutto risolto, semplificato. Nulla è da pagare perchè anche la musica tradizionale rientra nel gruppo di opere dell'ingegno esentate  dal versare soldi agli autori. Per un semplice motivo: sono anonimi, a chi mando i soldi?
In matematica, per la legge transitivase A è uguale a B, ma B è diverso da C, allora anche A è diverso da C. Cioè: se il borderò serve per raccogliere i soldi da versare agli autori, ma gli autori sono anonimi, allora il borderò non si paga, sostanzialmente è inutile.

( facile a dirsi ... ma poi !)

Qualche amico fisarmonicista della zona delle "Quattro province" doveva aver già incontrato il problema, visto che nel lontano 2002 così scriveva al "Bollettino della Società Italiana degli Autori ed Editori":
" Sono un fisarmonicista di musica tradizionale e suono musica dell'Appennino settentrionale: vorrei sapere se questo tipo di musica è soggetta al pagamento SIAE, in considerazione del fatto che non esistono scritti ma è solo musica  tramandata da musicista a musicista"

Nella rubrica "La posta di PItagora" arrivava una chiara e inequivocabile risposta, a cura del "Centro di consulenza Musicale Pitagora":
"Il repertorio anonimo di tradizione popolare viene considerato di pubblico dominio. Con tale espressione si intendono quelle composizioni i cui autori siano tutti scomparsi da oltre 70 anni. L'utilizzazione del repertorio di pubblico dominio non è soggetto al pagamento del diritto d'autore [ ...] ".
(Per la precisione bibliografica: "Bollettino della Società Italiana degli Autori ed Editori", bimestrale, anno 74, numero 1, Gennaio - Febbraio 2002. Alla pagina 26. Il Bollettino e reperibile nelle più importanti biblioteche)

Quindi niente pagamenti, niente caparre, nulla di nulla, zero. Ma "l'ufficio complicazioni affari semplici" è sempre al lavoro.

In rete si trovano gli oramai "famosissimi" accordi tra la SIAE e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia). Son talmente stracitati che li trovate anche in Wikipedia. Siamo nel 2006. Se non ho sbagliato, la genesi viene dal lavoro di Vincenzo Santoro. In Pratica l'Anci aveva chiesto dei chiarimentie la SIAE dava questa sua risposta :

"SIAE - Direzione Generale
Sezione Musica - Ufficio Accordi

prot. 2/1346/PS

Oggetto: Accordo Siae/Anci

A maggior chiarimento delle istruzioni operative fornite con la nota 2.782 del 13 giugno c.a., si precisa - in merito alla possibilità prevista dall'art. 7 di sostituire il programma musicale con una autocertificazione, che:

- In conseguenza della legge 30/97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato gli artt. 175 e 176 della L. 633/41, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere;
- La redazione del programma musicale può, pertanto, essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori.  [...continua] "

Si tratta di un documento stracitato perchè contiene una risposta ufficiale: "La redazione del programma musicale può, pertanto, essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori "

Uno pensa: "Perfetto, allora è tutto risolto. Ne faccio la richiesta, e l'autocertificazione è valida". E invece non è proprio così, c'è ancora qualche piccolo problema. E quale è il problema? Il problema è il vocabolario.
Normalmente sul vocabolario il termine "soggetto" indica "persona, animale o cosa che compie una azione". Quindi per  "soggetti organizzatori" dovrebbe intendersi: "tutte le persone che organizzano". Per alcune sedi della SIAE, invece, significa: "quanto scritto nella circolare vale solo quando i soggetti organizzatori sono i Comuni". E non accettano l'autocertificazione, l'ho verificato più volte di persona, e l'hanno verificato più volte anche diversi miei amici.

Non esiste però solo l'accordo ANCI/SIAE. Sempre nel WEB si trova citata più volte  l' UNCALM,  Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche e Musicali. La soluzione è identica: è sufficiente un'autocertificazione.

Questi sopra sono gli esempi già conosciuti, ma basta inserire in Google le parole magiche "accordo SIAE pubblico dominio autocertificazione" e salta fuori che l'autocertificazione è valida anche per gli Scouts dell' AGESCI   e qui trovate il loro accordo AGESCI-SIAE; è a pagina 8 ed è datato 21 maggio 2014.

Facendo un balzo indietro negli anni, nel WEB si trova in sintesi il report di un incontro avvenuto a Torino fra SIAE, ENPALS ed alcuni operatori del settore, datato 2002, dove alla domanda:
"La Siae può pretendere il pagamento di diritti, la compilazione del programma musicale e il permesso per concerti senza l'esecuzione di brani tutelati?"
si rispondeva:
"No, se verrà preventivamente avvertita. Se i brani non sono tutelati dalla Siae o da società estere convenzionate, sono brani di dominio pubblico o tradizionali, non c'è obbligo di permesso o anticipo di diritti d'autore"

E poi lo trovate anche quiFEDERCIRCOLI, la Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino, questa è  la pagina dove scaricare l' accordo, e questo è l'accordo con la  SIAE. L'autocertificazione la trovate a pagina 6.

E poi anche qui: la FEDERAZIONE ORATORI  CREMONESI , nella pagina NOI GESTIONE, trovate l'accordo con  NOI ASSOCIAZIONI, pagina 41.

E avanti:
ARCI PIEMONTE, questa è la pagina del download , qui trovate l'  Accordo SIAE/ARCI PIEMONTE, a pagina 55.
L'Unione Sportiva ACLI, a questa pagina trovate l'accordo, è in quartultima pagina. Sezione seconda, "Condizione Generali" alla voce "Autocertificazione".
L' ACLI MULTIMEDIA, questa è la sua pagina di download accordo, questo la sua  convenzione con la SIAE,
Il CSI, Centro Sportivo Italiano. In questa sezione trovate l'accordo.
Società Sportiva A.S.D. ALBACINA, alla pagina INFORMAZIONI  trovi accordo SIAE, in penultima pagina.
Centro Nazionale Sportivo Fiamma, qui trovate l' accordo con SIAE, in penultima pagina, nella sezione II, "Condizioni Generali"
ENTES, Ente  Nazionale Trattenimenti Enogastronomici Sport, questa è la pagina  dove trovare l' accordo ENTES-SIAE. Siamo a pagina 61, nelle sezione II, "Condizioni Generali". L'accordo porta la data del 2 Aprile 2015.
Attività Sportive confederate, A.S.C. di Parma, questo è il suo accordo con la SIAE. Sezione II, "Condizioni Generali", datato 23 febbraio 2005.
La provincia di Ferrara , qui trovate l' accordo SIAE-FE, sezione II, penultima pagina, "Condizioni Generali".

Lascio per ultimo due vere "chicche":

Polisportive Giovanili Salesiane, Comitato di Milano,  pagina dell'accordo, e accordo SIAE-PGS, in terzultima pagina, sezione II, "Condizioni Generali". Datato 29 dicembre 1999.
Polisportive Giovanili Salesiane Lombardia, P.G.S. Provincia di Varese, la pagina del download, dove scaricare l' accordo SIAE, vedere a pagina 61.
Sezione II, "Condizioni Generali", datato 29 dicembre 1999.

Avete letto bene:  1999 (Millenovecentonovantanove). Quindi già dal lontano 1999 la SIAE aveva stipulato convenzioni in cui si parlava esplicitamente della possibilità dell'autocertificazione. Poi la lista si è allungata e nell'elenco di chi ha già firmato accordi ci troviamo tutti: associazioni, polisportive, circoli enogastronomici, oratori, circoli musicali. 
Non si può nemmeno parlare di casi isolati o marginali:  diverse di queste realtà sono collegate al CONI, CSI, ARCI, ACLI, parrocchie, province e comuni.
La formula usata è praticamente sempre questa:
" Autocertificazione  - Per i repertori dichiarati di pubblico dominio o non rientranti nelle opere amministrate dalla SIAE  l'organizzatore dovrà presentare autodichiarazione  in fede attestante la non tutelabilità del  repertorio. "

In conclusione: capita di raro, ma capita, che con alcune filiali ci si trovi coinvolti in snervanti discussioni: un banale avviso al pubblico, che parli dell'autocertificazione così come è riportata appena qui sopra, non semplificherebbe la vita a molti?
... Perchè, p
raticamente, mezza Italia ha già fatto accordi con la SIAE.

Questo pagina è aggiornata al settembre 2015.
Ma se qualcuno vuole aggiungere anche il suo di "accordo", magari tra privato e SIAE  ...

(... continua ...)